STATUTO ATC SP


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI NATURA PRIVATA COSTITUITA PER LA GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE CACCIA


Sommario:
ART. 1 Denominazione e sede
ART. 2 Ambito territoriale oggetto della gestione dell’ATC SP
ART. 3 Natura ed oggetto dell’ATC SP
ART. 4 Fondo di dotazione dell’ATC SP
ART. 5 Organi dell’ATC SP
ART. 6 Composizione del Comitato di Gestione
ART. 7 Attribuzioni del Presidente del Comitato di Gestione
ART. 8 Competenze del Comitato di Gestione
ART. 9 Riunioni del Comitato di Gestione
ART. 10 Sostituzione e revoca dei Componenti del Comitato di Gestione
ART. 11 Decadenza del Comitato di Gestione
ART. 12 Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 13 Le Assemblee dei Rappresentanti degli Iscritti all’ATC SP
ART. 14 Modalità per l’elezione dei Rappresentanti degli iscritti
ART. 15 Attribuzioni all’assemblea dei Rappresentanti degli iscritti
ART. 16 Iscrizione all’ATC SP
ART. 17 Doveri del Cacciatore
ART. 18 Sanzioni e provvedimenti disciplinari
ART. 19 Emolumenti agli organi dell’ATC SP
ART. 20 Anno finanziario, bilancio consuntivo e preventivo
ART. 21 Durata, scioglimento e liquidazione
ART. 22 Conciliazione e arbitrato2

ART. 1
Denominazione e sede
1. È costituita, ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e degli articoli 19 e ss. della legge
della Regione Liguria n. 29 del 1994 per la gestione dell’ambito territoriale di caccia ATC SP,
l’associazione di natura privata denominata “Ambito Territoriale di Caccia La Spezia” abbreviato in
ATC SP (di seguito ATC).
2. Il costituito ATC ha sede in La Spezia Via XXIV Maggio 48.
3. Con delibera del Comitato di Gestione potrà essere modificata la sede dell’ATC, ovvero
potranno essere istituiti o soppressi uffici.

ART. 2
Ambito territoriale oggetto della gestione dell’ATC
1. L’ambito territoriale oggetto della gestione dell’ATC corrisponde alla delimitazione
territoriale dell’ATC di cui ai provvedimenti dei competenti organi Regionali.

ART. 3
Natura ed oggetto dell’ATC
1. L’ATC è una struttura associativa di natura privata che persegue i fini previsti dalla Legge n.
157/1992 così come definiti dalla Regione nei rispettivi programmi, in conformità a quanto
previsto dalla Legge Regionale n. 29/1994.
2. Oggetto dell’ATC è la gestione, nell’ambito della sua delimitazione territoriale, delle funzioni
ad esso attribuite dagli articoli da 19 a 28 della Legge Regionale n. 29/1994 e dai relativi
regolamenti regionali.

ART. 4
Fondo di dotazione dell’ATC
1. Il Fondo di dotazione dell’ATC è costituito dalle entrate derivanti dalle quote di partecipazione
versate dai cacciatori iscritti e dagli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
Più precisamente il Fondo di dotazione è costituito da:
a) Quote versate dai cacciatori iscritti o ammessi (art. 23 L.R. n. 29/94);
b) Finanziamenti erogati dalla Regione in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale
contributo per le spese di funzionamento ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 29/94;
c) Contribuzioni erogate dalla Regione e su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
del programma annuale di gestione provinciale, presentati dal Comitato di Gestione;
d) Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e
dall’esercizio venatorio per la prevenzione degli stessi;
e) Ogni altro finanziamento erogato da soggetti pubblici o privati, compresi gli eventuali avanzi di
esercizi precedenti.
2. Gli associati non hanno diritti sul fondo e in, qualsiasi caso di scioglimento del rapporto
associativo la quota non è restituita.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’ATC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
4. La quota di ammissione o iscrizione non è trasferibile.
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ART. 5
Organi dell’ATC
1. Sono organi dell’ATC:
a) il Comitato di Gestione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) l’Assemblea dei Rappresentanti degli Iscritti all’ATC;
2. Lo Statuto definisce composizione compiti e norme di funzionamento degli organi dell’ATC.

ART. 6
Composizione del Comitato di Gestione
1. Il Comitato di Gestione (a seguire Comitato) è composto da dieci membri, così come previsto
dalla L.R. 29\94 art. 20 c. 3 e ss.mm.ii.
2. La Regione, nell’ambito della composizione del Comitato di cui all’art. 20 c. 3 della L.R. 29/94,
può stabilire di variare il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei
criteri di proporzionalità stabiliti dall’art. 14, comma 10 della l. 157/992.
3. Il Comitato dura in carica 5 anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del
nuovo Comitato.

ART. 7
Attribuzioni del Presidente del Comitato di Gestione
1. Il Presidente è eletto dal Comitato, ha la legale rappresentanza dell’ATC, convoca e presiede il
Comitato ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 29/94 e dal presente Statuto.
2. In caso di impedimento od assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente o dal Componente più anziano del Comitato opportunamente delegato.
3. Il Presidente può proporre la sostituzione di uno o più membri del Comitato, per accertate e
ripetute inadempienze o assenze non motivate.

ART. 8
Competenze del Comitato di Gestione
1. Il Comitato:
a) predispone programmi di intervento mediante progetti per promuovere ed organizzare le
attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ambito,
mediante adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di
miglioramento degli habitat;
b) svolge compiti di gestione faunistica e di ripopolamento determinando altresì il quantitativo
di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni
e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme
di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all’ATC sono realizzate in
territori delimitati e riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche
ed alle aree contigue dei parchi regionali di cui all’art. 22 della L.R. 29/94;
c) Ai sensi dell’art. 22, primo comma, lett. d) della L.R. n. 29/1994, dei regolamenti regionali
e nel rispetto della normativa statale e regionale, organizza, anche mediante propri
provvedimenti, regolamenti e/o disposizioni attuative, l’esercizio venatorio in forma
singola e collettiva e gestisce le eventuali controversie tra cacciatori; svolge le attività e
assume le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati
dalla Regione;
d) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di
fondi rustici per:

1. la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
2. le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto
nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del consiglio
della CEE del 25 aprile 1988, e ss.mm.ii.;
3. il ripristino di zone umide e fossati;
4. la differenziazione delle colture;
5. la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
6. la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
7. la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle
coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in
difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
8. ogni altra eventuale collaborazione atta a migliorare i rapporti caccia-agricoltura sul
territorio;
e) oltre ad esprimere parere sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può
avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;
f) decide in ordine all’accesso nell’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti con le
modalità previste all’art. 25 della L.R. n. 29/94, valutando i requisiti richiesti per le domande di
ammissione e rinnovo;
g) predispone un regolamento di contabilità che regola le procedure di spesa, da approvarsi
con il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
h) predispone il Bilancio preventivo e quello consuntivo;
i) provvede all’acquisto o alienazione dei beni strumentali atti ed indispensabili al corretto
funzionamento della struttura;
j) (Stabilisce, i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica e diversificata, dei
cacciatori iscritti nel rispetto del limite massimo fissato dalla Regione);
k) collabora nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa regionale, alla
determinazione di contributi per il risanamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla
fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria oltre all’erogazione di contributi per
interventi tesi alla prevenzione degli stessi;
l) predispone il programma annuale degli interventi di cui all’art. 22 comma 2 della L.R. n.
29/94 da trasmettersi alla Regione entro e non oltre il 30 settembre dell’anno precedente a
quello di riferimento;
m) predispone il rendiconto tecnico sull’andamento della gestione faunistico venatoria
dell’annata precedente, da presentarsi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno;
n) irroga le sanzioni disciplinari di cui all’art. 18
o) approva lo Statuto e le sue modifiche.
2. Il Comitato al fine di rafforzare il legame cacciatore/territorio, può prevedere che il pagamento
della quota annuale possa essere sostituito in tutto od in parte con ore lavorative prestate dal
socio a favore dell’ATC ferma restando la facoltà per tutti gli Associati di fornire giornate
lavorative nell’arco dell’anno per prestazioni indicate dal Comitato.

3. Il Comitato determina eventualmente la riduzione del contributo per la sola caccia alla
selvaggina migratoria e quello integrativo per la caccia vagante alla stanziale ed agli ungulati.

4. Le quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti o ammessi sono destinate
esclusivamente a finalità faunistico-venatorie per la gestione dell’ambito, per i ripopolamenti, per
la vigilanza, per gli incentivi agli agricoltori e per tutti gli interventi previsti e specificati all’art. 22
della L.R. n. 29/94, nonché per gli eventuali piani di miglioramento realizzati in collaborazione con
la Regione.
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5. Gli atti adottati dal Comitato, così come quelli degli altri organi sociali, sono conservati presso
la Sede dell’ATC; nel rispetto del diritto alla privacy, ciascun iscritto può prenderne visione e
ottenerne copia subordinatamente al pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comitato.

6. Gli organi di gestione per l’espletamento delle proprie funzioni si dotano di una
organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell’ambito
territoriale di caccia.

7. In ordine alle attività indicate dall’art. 8 del presente statuto ed al funzionamento dei
Circondari Faunistici-Venatori e comunque in applicazione e conformità da quanto previsto dalla
L.R. 29/94, il Comitato si avvale della collaborazione dei suoi componenti ai quali sarà assegnato
l’incarico di “Consigliere Responsabile”.

8. Parte amministrativa
Gestione personale, Gestione finanziaria, Segreteria. Pubbliche relazioni.

9. Parte tecnica
Gestione della teriofauna oggetto di prelievo venatorio. Gestione ornitofauna oggetto di prelievo
venatorio.

10. Personale
a. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’ATC si avvale di personale proprio cui è
applicato lo stato giuridico ed economico previsto dal Contratto Nazionale del Commercio.
b. Ai fini del trattamento previdenziale assistenziale e di quiescenza il personale dell’ATC è iscritto
all’I.N.P.S.

11. Circondari Faunistico-Venatori
Vengono istituiti 3 Circondari Faunistico Venatori come previsto dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale.

ART. 9
Riunioni del Comitato di Gestione
1. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.
Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza
dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le astensioni non vengono
computate tra i voti validi.
2. In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne dà comunicazione alla Regione ed
alle organizzazioni ed associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

ART. 10
Sostituzione e revoca dei componenti del Comitato di Gestione
1. In caso di sopravvenuta impossibilità ad esercitare le funzioni, ovvero in caso di dimissioni,
ovvero sulla base delle richieste delle associazioni o degli enti designanti, il membro del Comitato
di Gestione nei cui confronti si verificano le cause di impossibilità all’esercizio delle funzioni viene
sostituito con le stesse modalità previste dalla L.R. art. 21 comma 2 lettera c) che precede con la
precisazione che la sostituzione viene deliberata dall’organo o dall’ente in rappresentanza del
quale tale membro era stato eletto.
2. I componenti del Comitato possono essere revocati dalla carica per le seguenti cause:
a) A seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Comitato;
b) Per gravi e ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi
all’incarico;
3. La revoca viene disposta dalla Regione, sentito l’interessato, su ricorso del Presidente del
Comitato ovvero dei cacciatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.
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4. La sostituzione del componente revocato dalla carica avviene con le stesse modalità previste
dal precedente comma 1 per la sostituzione dei membri impossibilitati all’esercizio della carica
ovvero dimissionari.
5. I membri revocati non possono essere rieletti per l’esercizio in corso.

ART. 11
Decadenza del Comitato di Gestione
1. In caso di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di impossibilità di funzionamento del
Comitato, ovvero di inerzia nella adozione dei provvedimenti di sua competenza, o comunque
qualora sussistano gravi e comprovati motivi la Regione, sentiti gli interessati dichiara la
decadenza del Comitato e con il provvedimento di scioglimento la Giunta Regionale nomina
contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla
ricostituzione degli organi dell’ATC.
La decadenza viene dichiarata d’ufficio o su ricorso del Presidente ovvero dei cacciatori che
rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

ART. 12
Collegio dei revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui due eletti dal Comitato scelti
preferibilmente tra gli iscritti all’albo dei professionisti ed uno designato dalla Regione con
funzioni di Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria
dell’ATC valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività
dell’Ente e ai principi di buon andamento per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di
economicità.
3. In particolare il collegio:
a) Verifica almeno ogni quadrimestre la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario e
patrimoniale dell’ATC;
b) Esprime un parere sul bilancio di previsione sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso;
c) Redige la relazione al conto consuntivo;
d) Vigila anche attraverso l’esame amministrativo - contabile di atti già efficaci sulla regolarità
dell’amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le
convenzioni.
4. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza
previste dalle lettere a) e d) del comma 4 al Presidente dell’ATC.
5. I Membri del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato della
cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti
dello stesso organo.
6. I Revisori dei Conti per l’esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono
procedere anche individualmente ad attività di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e
scritture contabili dell’ATC.
ART. 13
L’Assemblea dei rappresentanti degli iscritti all’ATC
1. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Iscritti all’ATC è organizzata in base ai soci totali iscritti
alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale al 31.12.
risultanti dall’elenco dei tesserini venatori provinciali rilasciati ogni anno.
2. L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato almeno una volta
all’anno.
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3. La convocazione dell’assemblea avviene mediante manifesti che devono essere affissi almeno
quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare.
4. L’assemblea dei Rappresentanti degli Iscritti è presieduta dal Presidente dell’ATC.
5. Il segretario dell’assemblea è nominato dal Presidente della medesima.
6. Hanno diritto di prendere parte all’assemblea tutti i Rappresentanti dei cacciatori iscritti
purché in regola con il versamento delle quote di partecipazione e contribuzione e che non
risultino inadempienti agli obblighi stabiliti a loro carico dal presente Statuto.
7. Ogni Rappresentante degli Iscritti ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
8. Il verbale della deliberazione dell’assemblea è redatto dal segretario e sottoscritto dal
Presidente, il quale ove lo ritenga opportuno può nominare tra i rappresentanti degli iscritti uno o
più scrutatori.
9. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione purché siano presenti almeno un
terzo dei Rappresentanti degli Iscritti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei Rappresentanti degli Iscritti intervenuti.
10. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti e vincolano tutti i
Rappresentanti degli Iscritti ancorché assenti o dissenzienti.
11. Il verbale dell’assemblea ed i bilanci sono conservati presso la sede dell’ATC e ciascun iscritto
può prenderne visione e ottenerne copia anticipandone le spese relative.

ART. 14
Modalità per l’elezione dei Rappresentanti degli Iscritti
1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale,
provvedono a nominare tra i loro associati, i rappresentanti degli iscritti dell’ATC in base ai soci
totali iscritti per stagione venatoria al 31.12. di ogni anno, secondo il seguente parametro:
1 rappresentante per ogni 100 iscritti per singola associazione venatoria, le frazioni di 100 sono
considerate valide sopra i 50 iscritti.
(Es. Associazione Venatoria iscritti al 31.12. N° 1.551=
 15 rappresentanti degli iscritti
 Più 1 frazione di 51 iscritti valida per un aggiunto rappresentante
Totale 16 rappresentanti degli iscritti
2. I Rappresentanti degli Iscritti nominati devono essere in regola con il versamento della quota
di partecipazione dell’ATC per l’anno che l’assemblea interessa e residenti nella Provincia della
Spezia.
3. La rappresentanza degli iscritti di ogni associazione così determinata costituisce l’assemblea
provinciale dei Rappresentanti degli Iscritti.
4. Qualora si ravvisi che la ripartizione delle frazioni non corrisponde alla reale distribuzione dei
rappresentanti degli Iscritti per Associazione Venatoria, sarà cura del Comitato di Gestione
dell’ATC provvedere al necessario riequilibrio.

ART. 15
Attribuzioni all’assemblea dei rappresentanti degli iscritti
1. Spetta all’assemblea dei rappresentanti degli iscritti:
a) Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal comitato di gestione.
b) L’assemblea esprime altresì pareri non vincolanti in ordine a quanto segue:
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 Sui programmi adottati dal Comitato, attraverso proposte di interventi finalizzati al recupero
ed al ripristino dell’ambiente, con particolare riferimento all’incremento della fauna selvatica e
al suo prelievo controllato;
 Sulle linee di intervento e di contenimento dei danni arrecati alle colture da parte della fauna
selvatica, dell’esercizio venatorio e dell’attività cinofila;
 Sulle azioni di ripristino degli equilibri naturali per gli agro-ecosistemi e per le zone di
protezione;
 Propone al Comitato dell’ATC eventuali modifiche ed integrazioni al presente Statuto.

ART. 16
Iscrizione all’ATC SP
1. I cacciatori residenti nei Comuni compresi nell’Ambito Territoriale dell’ATC ovvero quelli che in
tale ambito hanno domicilio per motivi di pubblico servizio hanno diritto di essere iscritti su
domanda, ai sensi dell’art. 25 comma 6 della legge regionale n. 29/94. Le modalità di iscrizione
sono quelle previste all’art. 26 della legge regionale n. 29/94.
2. Il diritto di accesso all’ATC di cacciatori non residenti o domiciliati per motivi di pubblico
servizio nell’ambito territoriale dell’ATC è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 25, commi 8,9 e
10 della Legge Regionale 29/94.
3. I cacciatori iscritti ai sensi del 1° comma hanno diritto, se in regola con il versamento delle
quote di partecipazione e salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto, alla
permanenza associativa per le successive stagioni venatorie purché tale permanenza sia
confermata annualmente attraverso il versamento delle quote di partecipazione nel periodo
compreso tra il 1° e il 31 maggio.
4. I soggetti non residenti ammessi all’ATC. ai sensi del secondo comma devono presentare
domanda di ammissione ogni anno nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio. La domanda di
ammissione deve essere formulata sui moduli a tal fine predisposti dal Comitato, che sono
disponibili presso la sede del Comitato, e la sottoscrizione della domanda comporta ad ogni
effetto l’accettazione del presente statuto. Le modalità di invio della domanda sono stabilite dal
Comitato.

ART. 17
Doveri del cacciatore
1. I cacciatori iscritti e quelli ammessi ai sensi dell’art. 16 comma 3 hanno il dovere di:
a) Collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate;
b) Corrispondere la quota di partecipazione nei tempi e nei modi previsti dal Comitato. Il
versamento della quota potrà essere sostituito da prestazioni d’opera concordate con il
Comitato per importo equivalente a quello della quota;
c) Rispettare le eventuali limitazioni all’esercizio venatorio indicate nel programma venatorio
annuale predisposto dal Comitato;
d) Prestare in favore dell’ATC almeno 2 giornate lavorative da concordare con il Comitato
necessarie per ottimizzare la gestione dei compiti previsti all’art. 22 della L.R. 29/94;
e) La prestazione d’opera di cui sopra potrà essere sostituita dal versamento di una quota in
denaro equivalente determinata dal Comitato;
f) Osservare il presente Statuto, i provvedimenti, i regolamenti e le disposizioni attuative di leggi
e regolamenti regionali adottati dall’ATC in materia di esercizio di caccia, in forma singola e
collettiva;
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ART. 18
Sanzioni e provvedimenti disciplinari
1. Il Comitato può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli iscritti e degli ammessi
per l’inosservanza di provvedimenti, regolamenti e disposizioni attuative adottati dall’ATC in
materia di caccia nonché degli obblighi di partecipazione alla gestione previa contestazione degli
addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di
controdeduzioni da parte dell’interessato.
2. Il Comitato, dopo aver ascoltato, se richiesto, l’interessato, potrà adottare le seguenti sanzioni
disciplinari:
 La sospensione dall’esercizio venatorio nell’ATC per un periodo non inferiore a cinque e non
superiore cinquanta giorni effettivi di caccia, in relazione alla gravità della mancanza commessa;
 L’espulsione dell’iscritto o dell’ammesso che nel corso di due annate venatorie sia stato
sanzionato con oltre cinquanta giorni di sospensione dall’esercizio venatorio ovvero nell’ipotesi di
violazioni di particolare gravità.
3. Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Comitato è ammesso il ricorso all’arbitrato di cui al
successivo art. 22.

ART. 19
Emolumenti
1. Gli emolumenti sono previsti per:
a) Il Presidente;
b) I membri del Comitato di Gestione;
c) I partecipanti all’organizzazione del coordinamento tecnico.
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Il Comitato può deliberare gli emolumenti ai membri del comitato medesimo, quantomeno
sotto forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre a rimborsi
spese per trasferte amministrative operate al di fuori del Comune di residenza.
3. Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo tabellari professionali all’atto della
nomina del Collegio.

ART. 20
Anno finanziario, bilancio consuntivo e preventivo
1. L’anno finanziario comprende il periodo 1° febbraio - 31 gennaio.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato predispone il bilancio consuntivo relativo
all’esercizio finanziario chiuso al 31 gennaio e lo trasmette nella stessa data al Collegio dei
Revisori.
3. La documentazione di cui al comma precedente verrà trasmessa alla Regione unitamente ad
una relazione specifica sugli interventi svolti con i fondi derivati dalle quote di cui al precedente
art. 4.
4. Il Comitato predispone il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario successivo e lo
trasmette al Collegio dei Revisori per il parere.

ART. 21
Durata, scioglimento e liquidazione
1. La durata della presente associazione è correlata alla vigenza dell’art. 20 della L.R. n. 29/94
nella sua attuale configurazione.
2. In ipotesi di modifica della normativa di settore, che non prevede l’obbligo di gestione degli
ATC a mezzo di strutture associative di natura privata la presente associazione sarà sciolta di
diritto.
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3. Intervenuto lo scioglimento il Comitato convocherà l’Assemblea degli iscritti per la nomina di
uno o più liquidatori.
4. I poteri e gli obblighi dei liquidatori saranno quelli di cui agli artt. da 2275 a 2283 del codice
civile.
5. Terminata la fase liquidatoria l’eventuale residuo attivo sarà devoluto alla Regione con vincolo
di destinazione ad attività faunistico-venatorie e di protezione ambientale

ART. 22
Conciliazione e arbitrato
1. Tutte le controversie che sorgeranno tra cacciatori iscritti/ammessi, anche formati in squadre
di caccia, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, con domanda
proposta da una delle parti e da presentarsi all’ATC, il quale avrà il compito, tramite propri
rappresentanti o incaricati, di gestire il tentativo di conciliazione, da concludersi nel termine
massimo di trenta giorni, eventualmente prorogabile, a discrezione dell’ATC medesimo, di altri
trenta giorni. Dell’infruttuosa o avvenuta conciliazione sarà redatto verbale controfirmato dalle
parti interessate.
2. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione di cui sopra, oppure intercorrente tra
Soci, così come ogni controversia relativa all’interpretazione e/o l’esecuzione del presente
statuto, oppure alla relativa all’interpretazione, esecuzione, applicazione, di provvedimenti,
regolamenti e/o disposizioni attuative in materia di caccia adottati dall’ATC che dovesse insorgere
tra l’ATC stesso e i Soci dovrà essere deferita ad un collegio di tre arbitri irrituali, due nominati
uno ciascuno dalle parti in controversia ed il terzo nominato d’accordo tra i primi due o, in
mancanza, dal Presidente del Tribunale della Spezia.
La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alle parti interessate, a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri
indicando l’arbitro di sua designazione.
In ogni caso di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Comitato.
Nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di cui sopra, la controparte ha diritto di
proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l’arbitro di sua designazione, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in copia anche al Comitato.
I due arbitri sono tenuti a procedere d’accordo alla elezione del terzo arbitro non oltre il
sessantesimo giorno successivo all’invio della lettera raccomandata da parte dell’associato che ha
promosso il giudizio arbitrale; in mancanza la parte più diligente può provocare la nomina da
parte del Presidente del Tribunale della Spezia.
3. Nel caso di controversia tra l’ATC e gli iscritti e ammessi spetta al Comitato la designazione e la
indicazione dell’arbitro dell’ATC, ove il Comitato non raggiunga, nel proprio seno, la maggioranza
sulla designazione ed indicazione di tale arbitro esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale
della Spezia.
4. Anche le eventuali impugnative delle deliberazioni assunte dall’assemblee di cui agli articoli 13
e 14 del presente Statuto sono devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale.
5. Il Collegio arbitrale definirà la controversia quale comune mandatario delle parti e la sua
determinazione sarà osservata come manifestazione di comune volontà negoziale delle parti in
conflitto.
6. Le spese dell’arbitrato e quelle di difese saranno poste a carico della parte soccombente.

LA SPEZIA 28.03.2018