Regione Liguria | Provincia della Spezia | AMBITO TERRITORIALE CACCIA LA SPEZIA A.T.C. “SP” | VIA XXIV MAGGIO N°48 19124 LA SPEZIA

Ambito Territoriale Caccia - La Spezia

Ambito Territoriale Caccia - La Spezia

STATUTO ATC SP


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI NATURA PRIVATA COSTITUITA PER LA GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE CACCIA

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Sommario:

ART. 1                 Denominazione e sede

ART. 2                 Ambito territoriale oggetto della gestione dell’ATC SP

ART. 3                 Natura ed oggetto dell’ATC SP

ART. 4                 Fondo di dotazione dell’ATC SP

ART. 5                 Organi dell’ATC SP

ART. 6                 Composizione del Comitato di Gestione

ART. 7                 Attribuzioni del Presidente del Comitato di Gestione

ART. 8                 Competenze del Comitato di Gestione

ART. 9                 Riunioni del Comitato di Gestione

ART. 10               Sostituzione e revoca dei Componenti del Comitato di Gestione

ART. 11               Decadenza del Comitato di Gestione

ART. 12               Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 13               Le Assemblee dei Rappresentanti degli Iscritti all’ATC SP

ART. 14               Modalità per l’elezione dei Rappresentanti degli iscritti

ART. 15               Attribuzioni all’assemblea dei Rappresentanti degli iscritti

ART. 16               Iscrizione all’ATC SP

ART. 17               Doveri del Cacciatore

ART. 18               Sanzioni e provvedimenti disciplinari

ART. 19               Emolumenti agli organi dell’ATC SP

ART. 20               Anno finanziario, bilancio consuntivo e preventivo

ART. 21               Durata, scioglimento e liquidazione

ART. 22               Conciliazione e arbitrato

 

 

 

 

 

 

ART. 1

Denominazione e sede

1.  È costituita, ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e degli articoli 19 e ss. della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994 per la gestione dell’ambito territoriale di caccia ATC SP, l’associazione di natura privata denominata “Ambito Territoriale di Caccia La Spezia” abbreviato in ATC SP (di seguito ATC).

2.  Il costituito ATC ha sede in La Spezia Via XXIV Maggio 48.

3.  Con delibera del Comitato di Gestione potrà essere modificata la sede dell’ATC, ovvero potranno essere istituiti o soppressi uffici.

 

ART. 2

Ambito territoriale oggetto della gestione dell’ATC

1.  L’ambito territoriale oggetto della gestione dell’ATC corrisponde alla delimitazione territoriale dell’ATC di cui ai provvedimenti dei competenti organi Regionali.

 

ART. 3

Natura ed oggetto dell’ATC

1.  L’ATC è una struttura associativa di natura privata che persegue i fini previsti dalla Legge n. 157/1992 così come definiti dalla Regione nei rispettivi programmi, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 29/1994.

2.  Oggetto dell’ATC è la gestione, nell’ambito della sua delimitazione territoriale, delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli da 19 a 28 della Legge Regionale n. 29/1994 e dai relativi regolamenti regionali.

 

ART. 4

Fondo di dotazione dell’ATC

1.  Il Fondo di dotazione dell’ATC è costituito dalle entrate derivanti dalle quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti e dagli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati.

Più precisamente il Fondo di dotazione è costituito da:

a) Quote versate dai cacciatori iscritti o ammessi (art. 23 L.R. n. 29/94);

b) Finanziamenti erogati dalla Regione in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo per le spese di funzionamento ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 29/94;

c) Contribuzioni erogate dalla Regione e su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, presentati dal Comitato di Gestione;

d) Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio per la prevenzione degli stessi;

e) Ogni altro finanziamento erogato da soggetti pubblici o privati, compresi gli eventuali avanzi di esercizi precedenti.

2.  Gli associati non hanno diritti sul fondo e in, qualsiasi caso di scioglimento del rapporto associativo la quota non è restituita.

3.  È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ATC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.  La quota di ammissione o iscrizione non è trasferibile.

 

ART. 5

Organi dell’ATC

1.  Sono organi dell’ATC:

a) il Comitato di Gestione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) l’Assemblea dei Rappresentanti degli Iscritti all’ATC;

2.  Lo Statuto definisce composizione compiti e norme di funzionamento degli organi dell’ATC.

 

ART. 6

Composizione del Comitato di Gestione

1.  Il Comitato di Gestione (a seguire Comitato) è composto da dieci membri, così come previsto dalla L.R. 29\94 art. 20 c. 3 e ss.mm.ii.

2.  La Regione, nell’ambito della composizione del Comitato di cui all’art. 20 c. 3 della L.R. 29/94, può stabilire di variare il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dall’art. 14, comma 10 della l. 157/992.

3.  Il Comitato dura in carica 5 anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.

 

ART. 7

Attribuzioni del Presidente del Comitato di Gestione

1.  Il Presidente è eletto dal Comitato, ha la legale rappresentanza dell’ATC, convoca e presiede il Comitato ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 29/94 e dal presente Statuto.

2.  In caso di impedimento od assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Componente più anziano del Comitato opportunamente delegato.

3.  Il Presidente può proporre la sostituzione di uno o più membri del Comitato, per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate.

 

ART. 8

Competenze del Comitato di Gestione

1.  Il Comitato:

a) predispone programmi di intervento mediante progetti per promuovere ed organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ambito, mediante adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;

b) svolge compiti di gestione faunistica e di ripopolamento determinando altresì il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all’ATC sono realizzate in territori delimitati e riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree contigue dei parchi regionali di cui all’art. 22 della L.R. 29/94;

c) Ai sensi dell’art. 22, primo comma, lett. d) della L.R. n. 29/1994, dei regolamenti regionali e nel rispetto della normativa statale e regionale, organizza, anche mediante propri provvedimenti, regolamenti e/o disposizioni attuative, l’esercizio venatorio in forma singola e collettiva e gestisce le eventuali controversie tra cacciatori; svolge le attività e assume le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Regione;

d) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per:

1. la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

2. le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli       soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del consiglio della CEE del 25 aprile 1988, e ss.mm.ii.;

3. il ripristino di zone umide e fossati;

4. la differenziazione delle colture;

5. la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna   selvatica;

6. la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

7. la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva       delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale           degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

8. ogni altra eventuale collaborazione atta a migliorare i rapporti caccia-agricoltura sul territorio;

e) oltre ad esprimere parere sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

f) decide in ordine all’accesso nell’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti con le modalità previste all’art. 25 della L.R. n. 29/94, valutando i requisiti richiesti per le domande di ammissione e rinnovo;

g)  predispone un regolamento di contabilità che regola le procedure di spesa, da approvarsi con il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

h) predispone il Bilancio preventivo e quello consuntivo;

i) provvede all’acquisto o alienazione dei beni strumentali atti ed indispensabili   al corretto funzionamento della struttura;

j) (Stabilisce, i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica e diversificata, dei cacciatori iscritti nel rispetto del limite massimo fissato dalla Regione);

k) collabora nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa regionale, alla determinazione di contributi per il risanamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria oltre all’erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi;

l) predispone il programma annuale degli interventi di cui all’art. 22 comma 2 della L.R. n. 29/94 da trasmettersi alla Regione entro e non oltre il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

m) predispone il rendiconto tecnico sull’andamento della gestione faunistico venatoria dell’annata precedente, da presentarsi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno;

n) irroga le sanzioni disciplinari di cui all’art. 18

o) approva lo Statuto e le sue modifiche.

2.  Il Comitato al fine di rafforzare il legame cacciatore/territorio, può prevedere che il pagamento della quota annuale possa essere sostituito in tutto od in parte con ore lavorative prestate dal socio a favore dell’ATC ferma restando la facoltà per tutti gli Associati di fornire giornate lavorative nell’arco dell’anno per prestazioni indicate dal Comitato.

3.  Il Comitato determina eventualmente la riduzione del contributo per la sola caccia alla selvaggina migratoria e quello integrativo per la caccia vagante alla stanziale ed agli ungulati.

4.  Le quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti o ammessi sono destinate esclusivamente a finalità faunistico-venatorie per la gestione dell’ambito, per i ripopolamenti, per la vigilanza, per gli incentivi agli agricoltori e per tutti gli interventi previsti e specificati all’art. 22 della L.R. n. 29/94, nonché per gli eventuali piani di miglioramento realizzati in collaborazione con la Regione.

5.  Gli atti adottati dal Comitato, così come quelli degli altri organi sociali, sono conservati presso la Sede dell’ATC; nel rispetto del diritto alla privacy, ciascun iscritto può prenderne visione e ottenerne copia subordinatamente al pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comitato.

6.  Gli organi di gestione per l’espletamento delle proprie funzioni si dotano di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell’ambito territoriale di caccia.

7.  In ordine alle attività indicate dall’art. 8 del presente statuto e comunque in applicazione e conformità da quanto previsto dalla L.R. 29/94, il Comitato si avvale della collaborazione dei suoi componenti ai quali sarà assegnato l’incarico di “Consigliere Responsabile”.

8.  Parte amministrativa

Gestione personale, Gestione finanziaria, Segreteria. Pubbliche relazioni.

9.  Parte tecnica

Gestione della teriofauna oggetto di prelievo venatorio. Gestione ornitofauna oggetto di prelievo venatorio.

10.  Personale
a. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’ATC si avvale di personale proprio cui è applicato lo stato giuridico ed economico previsto dal Contratto Nazionale del Commercio.

b. Ai fini del trattamento previdenziale assistenziale e di quiescenza il personale dell’ATC è iscritto all’I.N.P.S.

11.  Omissis

 

ART. 9

Riunioni del Comitato di Gestione

1.  Le riunioni del Comitato sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri insediati ed in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

2.  Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

3.  In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne dà comunicazione alla Regione ed alle organizzazioni ed associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

 

ART. 10

Sostituzione e revoca dei componenti del Comitato di Gestione

1.  In caso di sopravvenuta impossibilità ad esercitare le funzioni, ovvero in caso di dimissioni, ovvero sulla base delle richieste delle associazioni o degli enti designanti, il membro del Comitato di Gestione nei cui confronti si verificano le cause di impossibilità all’esercizio delle funzioni viene sostituito con le stesse modalità previste dalla L.R. art. 21 comma 2 lettera c) che precede con la precisazione che la sostituzione viene deliberata dall’organo o dall’ente in rappresentanza del quale tale membro era stato eletto.

2.  I componenti del Comitato possono essere revocati dalla carica per le seguenti cause:

a) A seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Comitato;

b) Per gravi e ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all’incarico;

3.  La revoca viene disposta dalla Regione, sentito l’interessato, su ricorso del Presidente del Comitato ovvero dei cacciatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

4.  La sostituzione del componente revocato dalla carica avviene con le stesse modalità previste dal precedente comma 1 per la sostituzione dei membri impossibilitati all’esercizio della carica ovvero dimissionari.

5.  I membri revocati non possono essere rieletti per l’esercizio in corso.

 

ART. 11

Decadenza del Comitato di Gestione

1.  In caso di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di impossibilità di funzionamento del Comitato, ovvero di inerzia nella adozione dei provvedimenti di sua competenza, o comunque qualora sussistano gravi e comprovati motivi la Regione, sentiti gli interessati dichiara la decadenza del Comitato e con il provvedimento di scioglimento la Giunta Regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell’ATC.

La decadenza viene dichiarata d’ufficio o su ricorso del Presidente ovvero dei cacciatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

 

ART. 12

Collegio dei revisori dei Conti

1.  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui due eletti dal Comitato scelti preferibilmente tra gli iscritti all’albo dei professionisti ed uno designato dalla Regione con funzioni di Presidente.

2.  Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell’ATC valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’Ente e ai principi di buon andamento per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

3.  In particolare il collegio:

a) Verifica almeno ogni quadrimestre la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’ATC;

b) Esprime un parere sul bilancio di previsione sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso;

c) Redige la relazione al conto consuntivo;

d) Vigila anche attraverso l’esame amministrativo - contabile di atti già efficaci sulla regolarità dell’amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

4.  Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 4 al Presidente dell’ATC.

5.  I Membri del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.

6.  I Revisori dei Conti per l’esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell’ATC.

 

ART. 13

L’Assemblea dei rappresentanti degli iscritti all’ATC

1.  L’Assemblea dei Rappresentanti degli Iscritti all’ATC è organizzata in base ai soci totali iscritti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale al 31.12. risultanti dall’elenco dei tesserini venatori provinciali rilasciati ogni anno.

2.  L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato almeno una volta all’anno.

3.  La convocazione dell’assemblea avviene mediante manifesti che devono essere affissi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare.

4.   L’assemblea dei Rappresentanti degli Iscritti è presieduta dal Presidente dell’ATC.

5.  Il segretario dell’assemblea è nominato dal Presidente della medesima.

6.  Hanno diritto di prendere parte all’assemblea tutti i Rappresentanti dei cacciatori iscritti purché in regola con il versamento delle quote di partecipazione e contribuzione e che non risultino inadempienti agli obblighi stabiliti a loro carico dal presente Statuto.

7.  Ogni Rappresentante degli Iscritti ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

8.  Il verbale della deliberazione dell’assemblea è redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, il quale ove lo ritenga opportuno può nominare tra i rappresentanti degli iscritti uno o più scrutatori.

9.  L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione purché siano presenti almeno un terzo dei Rappresentanti degli Iscritti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Rappresentanti degli Iscritti intervenuti.

10.  Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti e vincolano tutti i Rappresentanti degli Iscritti ancorché assenti o dissenzienti.

11.  Il verbale dell’assemblea ed i bilanci sono conservati presso la sede dell’ATC e ciascun iscritto può prenderne visione e ottenerne copia anticipandone le spese relative.

 

ART. 14

Modalità per l’elezione dei Rappresentanti degli Iscritti

1.  Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale, provvedono a nominare tra i loro associati, i rappresentanti degli iscritti dell’ATC in base ai soci totali iscritti per stagione venatoria al 31.12. di ogni anno, secondo il seguente parametro:

1 rappresentante per ogni 100 iscritti per singola associazione venatoria, le frazioni di 100 sono considerate valide sopra i 50 iscritti.

 

(Es. Associazione Venatoria iscritti al 31.12. N° 1.551=

-> 15 rappresentanti degli iscritti

-> Più 1 frazione di 51 iscritti valida per un aggiunto rappresentante

Totale 16 rappresentanti degli iscritti

 

2.  I Rappresentanti degli Iscritti nominati devono essere in regola con il versamento della quota di partecipazione dell’ATC per l’anno che l’assemblea interessa e residenti nella Provincia della Spezia.    

 

3.  La rappresentanza degli iscritti di ogni associazione così determinata costituisce l’assemblea provinciale dei Rappresentanti degli Iscritti.

 

4.  Qualora si ravvisi che la ripartizione delle frazioni non corrisponde alla reale distribuzione dei rappresentanti degli Iscritti per Associazione Venatoria, sarà cura del Comitato di Gestione dell’ATC provvedere al necessario riequilibrio.

 

ART. 15

Attribuzioni all’assemblea dei rappresentanti degli iscritti

1.     Spetta all’assemblea dei rappresentanti degli iscritti:

a) Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal comitato di gestione.

b) L’assemblea esprime altresì pareri non vincolanti in ordine a quanto segue:

-> Sui programmi adottati dal Comitato, attraverso proposte di interventi finalizzati al recupero ed al ripristino dell’ambiente, con particolare riferimento all’incremento della fauna selvatica e al suo prelievo controllato;

-> Sulle linee di intervento e di contenimento dei danni arrecati alle colture da parte della fauna selvatica, dell’esercizio venatorio e dell’attività cinofila;

-> Sulle azioni di ripristino degli equilibri naturali per gli agro-ecosistemi e per le zone di protezione;

-> Propone al Comitato dell’ATC eventuali modifiche ed integrazioni al presente Statuto.

 

ART. 16

Iscrizione all’ATC SP

1.  I cacciatori residenti nei Comuni compresi nell’Ambito Territoriale dell’ATC ovvero quelli che in tale ambito hanno domicilio per motivi di pubblico servizio hanno diritto di essere iscritti su domanda, ai sensi dell’art. 25 comma 6 della legge regionale n. 29/94. Le modalità di iscrizione sono quelle previste all’art. 26 della legge regionale n. 29/94.

2.  Il diritto di accesso all’ATC di cacciatori non residenti o domiciliati per motivi di pubblico servizio nell’ambito territoriale dell’ATC è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 25, commi 8,9 e 10 della Legge Regionale 29/94.

3.  I cacciatori iscritti ai sensi del 1° comma hanno diritto, se in regola con il versamento delle quote di partecipazione e salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto, alla permanenza associativa per le successive stagioni venatorie purché tale permanenza sia confermata annualmente attraverso il versamento delle quote di partecipazione nel periodo compreso tra il 1° e il 31 maggio.

4.  I soggetti non residenti ammessi all’ATC. ai sensi del secondo comma devono presentare domanda di ammissione ogni anno nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio. La domanda di ammissione deve essere formulata sui moduli a tal fine predisposti dal Comitato, che sono disponibili presso la sede del Comitato, e la sottoscrizione della domanda comporta ad ogni effetto l’accettazione del presente statuto. Le modalità di invio della domanda sono stabilite dal Comitato.

 

ART. 17

Doveri del cacciatore

1.  I cacciatori iscritti e quelli ammessi ai sensi dell’art. 16 comma 3 hanno il dovere di:

a) Collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate;

b) Corrispondere la quota di partecipazione nei tempi e nei modi previsti dal Comitato. Il versamento della quota potrà essere sostituito da prestazioni d’opera concordate con il Comitato per importo equivalente a quello della quota;

c) Rispettare le eventuali limitazioni all’esercizio venatorio indicate nel programma venatorio annuale predisposto dal Comitato;

d) Prestare in favore dell’ATC almeno 2 giornate lavorative da concordare con il Comitato necessarie per ottimizzare la gestione dei compiti previsti all’art. 22 della L.R. 29/94;

e) La prestazione d’opera di cui sopra potrà essere sostituita dal versamento di una quota in denaro equivalente determinata dal Comitato;

f) Osservare il presente Statuto, i provvedimenti, i regolamenti e le disposizioni attuative di leggi e regolamenti regionali adottati dall’ATC in materia di esercizio di caccia, in forma singola e collettiva;

 

 

ART. 18

Sanzioni e provvedimenti disciplinari

1.  Il Comitato può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli iscritti e degli ammessi per l’inosservanza di provvedimenti, regolamenti e disposizioni attuative adottati dall’ATC in materia di caccia nonché degli obblighi di partecipazione alla gestione previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni da parte dell’interessato.

2.  Il Comitato, dopo aver ascoltato, se richiesto, l’interessato, potrà adottare le seguenti sanzioni disciplinari:

-> La sospensione dall’esercizio venatorio nell’ATC per un periodo non inferiore a cinque e non superiore cinquanta giorni effettivi di caccia, in relazione alla gravità della mancanza commessa;

-> L’espulsione dell’iscritto o dell’ammesso che nel corso di due annate venatorie sia stato sanzionato con oltre cinquanta giorni di sospensione dall’esercizio venatorio ovvero nell’ipotesi di violazioni di particolare gravità.

3.  Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Comitato è ammesso il ricorso all’arbitrato di cui al successivo art. 22.

 

ART. 19

Emolumenti

1.  Gli emolumenti sono previsti per:

a) Il Presidente;

b) I membri del Comitato di Gestione;

c) I partecipanti all’organizzazione del coordinamento tecnico.

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2.  Il Comitato può deliberare gli emolumenti ai membri del comitato medesimo, quantomeno sotto forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre a rimborsi spese per trasferte amministrative operate al di fuori del Comune di residenza.

3.  Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo tabellari professionali all’atto della nomina del Collegio.

ART. 20

Anno finanziario, bilancio consuntivo e preventivo

1.  L’anno finanziario comprende il periodo 1° febbraio - 31 gennaio.

2.  Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato predispone il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 gennaio e lo trasmette nella stessa data al Collegio dei Revisori.

3.  La documentazione di cui al comma precedente verrà trasmessa alla Regione unitamente ad una relazione specifica sugli interventi svolti con i fondi derivati dalle quote di cui al precedente art. 4.

4.  Il Comitato predispone il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al Collegio dei Revisori per il parere.

 

ART. 21

Durata, scioglimento e liquidazione

1.  La durata della presente associazione è correlata alla vigenza dell’art. 20 della L.R. n. 29/94 nella sua attuale configurazione.

2.  In ipotesi di modifica della normativa di settore, che non prevede l’obbligo di gestione degli ATC a mezzo di strutture associative di natura privata la presente associazione sarà sciolta di diritto.

3.  Intervenuto lo scioglimento il Comitato convocherà l’Assemblea degli iscritti per la nomina di uno o più liquidatori.

4.  I poteri e gli obblighi dei liquidatori saranno quelli di cui agli artt. da 2275 a 2283 del codice civile.

5.  Terminata la fase liquidatoria l’eventuale residuo attivo sarà devoluto alla Regione con vincolo di destinazione ad attività faunistico-venatorie e di protezione ambientale

 

ART. 22

 Conciliazione e arbitrato

1.  Tutte le controversie che sorgeranno tra cacciatori iscritti/ammessi, anche formati in squadre di caccia, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, con domanda proposta da una delle parti e da presentarsi all’ATC, il quale avrà il compito, tramite propri rappresentanti o incaricati, di gestire il tentativo di conciliazione, da concludersi nel termine massimo di trenta giorni, eventualmente prorogabile, a discrezione dell’ATC medesimo, di altri trenta giorni. Dell’infruttuosa o avvenuta conciliazione sarà redatto verbale controfirmato dalle parti interessate.

2.  Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione di cui sopra, oppure intercorrente tra Soci, così come ogni controversia relativa all’interpretazione e/o l’esecuzione del presente statuto, oppure alla relativa all’interpretazione, esecuzione, applicazione, di provvedimenti, regolamenti e/o disposizioni attuative in materia di caccia adottati dall’ATC che dovesse insorgere tra l’ATC stesso e i Soci dovrà essere deferita ad un collegio di tre arbitri irrituali, due nominati uno ciascuno dalle parti in controversia ed il terzo nominato d’accordo tra i primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale della Spezia.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alle parti interessate, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri indicando l’arbitro di sua designazione.

In ogni caso di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Comitato.

Nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di cui sopra, la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l’arbitro di sua designazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in copia anche al Comitato.

I due arbitri sono tenuti a procedere d’accordo alla elezione del terzo arbitro non oltre il sessantesimo giorno successivo all’invio della lettera raccomandata da parte dell’associato che ha promosso il giudizio arbitrale; in mancanza la parte più diligente può provocare la nomina da parte del Presidente del Tribunale della Spezia.

3.  Nel caso di controversia tra l’ATC e gli iscritti e ammessi spetta al Comitato la designazione e la indicazione dell’arbitro dell’ATC, ove il Comitato non raggiunga, nel proprio seno, la maggioranza sulla designazione ed indicazione di tale arbitro esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia.

4.  Anche le eventuali impugnative delle deliberazioni assunte dall’assemblee di cui agli articoli 13 e 14 del presente Statuto sono devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale.

5.  Il Collegio arbitrale definirà la controversia quale comune mandatario delle parti e la sua determinazione sarà osservata come manifestazione di comune volontà negoziale delle parti in conflitto.

6.  Le spese dell’arbitrato e quelle di difese saranno poste a carico della parte soccombente.

 

LA SPEZIA 24.03.2025

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